Le novità giurisprudenziali che reputo più interessanti sono, per quanto concerne la settimana trascorsa le seguenti:
RESPONSABILITA’ DELL’ANAS: L’Anas deve risarcire in solido con l’istituto assicurativo ed il proprietario del veicolo, i genitori per la morte del figlio terzo trasportato su di un’auto precipitata in una scarpata a causa sia dell’assenza di qualsivoglia barriera laterale sia della negligente ed imprudente condotta di guida (con il superamento del limite di velocità). Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 24162 del 4 ottobre 2018;
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE: La Corte di Cassazione, con sentenza del 24 settembre 2018, n. 40981, a Sezione Unite, ha pronunciato sul quesito “Se in tema di resistenza a un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., la condotta di chi, con una sola azione, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, configuri un unico reato ovvero un concorso formale di reati o un reato continuato”. Viene affermato il seguente principio: “In tema di resistenza ad un pubblico ufficiale, ex art. 337 c.p., integra il concorso formale di reati, a norma dell’art. 81 c.p., comma 1, la condotta di chi usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio”;
ANIMALI D’AFFEZIONE: Nel caso di specie, analizzato dalle sezioni unite, era avvenuto che l’acquirente di un cane avesse lamentato un “vizio del bene compravenduto”, vizio consistente in una patologia congenita dell’animale. dell’applicabilità al contratto in questione del Codice del consumo L’analisi della Cassazione (Cassazione civile, sez. II, sentenza 25/09/2018 n° 22728 ) è questa:
- “va precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi titolari di diritti”;
- “L’animale per quanto sia un essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. “capacità giuridica” (che si definisce appunto come la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi)”.
Quindi, il cane malato può considerarsi un bene di consumo viziato. E ciò in quanto “Esiste nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo sussidiario assegnato alla disciplina codicistica”.
POLIZZA ASSICURATIVA CLAIMS MADE: Il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria formulata dal terzo danneggiato (cosiddetta clausola claims made o “a richiesta fatta”) non incide sulla funzione assicurativa, perché rappresenta una deroga consentita all’art. 1917 c.c. Un contratto che contenga tali clausole non deve essere sottoposto allo scrutinio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ex art. 1322 c. 2 c.c.. Il contraente resta tutelato in ogni fase del rapporto – da quella precontrattuale a quella attuativa dello stesso – con l’attivazione dei rimedi generali previsti dall’ordinamento. Così hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24 settembre 2018 n. 22437.
A sabato prossimo
Cesare Menotto Zauli








