Torniamo all’anno 2009 quando con la legge 174 (riforma Sacconi) trovava attuazione quanto previsto del decreto 78/2009 dove veniva stabilito che a partire dal 2013 l’Istat avrebbe pubblicato il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all’età corrispondente ai 65 anni.
Tutto questo aveva lo scopo di aggiornare, naturalmente incrementandolo, i requisiti anagrafici, ed anche contributivi, per l’accesso alla pensione. Il nuovo strumento veniva introdotto al fine di contenere la spesa previdenziale rideterminandone il periodo di erogazione in funzione all’allungamento della durata media della vita degli italiani e, di conseguenza, riducendo il tempo in cui l’Inps avrebbe dovuto pagare la pensione.
La successiva riforma Fornero, cambiava e perfezionava i meccanismi dell’adeguamento dell’aspettativa di vita stabilendo che, dopo l’adeguamento del 2019, questo strumento sarebbe stato ad incremento automatico con cadenza biennale.
Per effetto della riforma Sacconi prima e della legge Fornero poi si determinava un primo adeguamento nel 2013 ( quando l’età pensionabile veniva incrementata di tre mesi) un secondo adeguamento nel 2016 ( con aumento di quattro mesi) e nel 2017 veniva equiparata l’età della pensione di vecchiaia per uomini e donne, fissata a 66 anni e 7 mesi ( dal 2019 a 67 anni). Questi erano i tempi che si dovevano attendere gli italiani che si accingevano ad andare in pensione.
Tutto questo con validità fino al 16 gennaio 2019 quando con l’entrata in vigore del nuovo decreto sulle pensioni del 17 gennaio 2019 sono state introdotte importanti novità sul fronte dei tempi di accesso al diritto alla pensione.
Il decreto stabilisce infatti il blocco dell’aumento dell’età pensionabile, legato all’aspettativa di vita secondo Istat, per tutti coloro che intendono accedere alla pensione anticipata. Pertanto per accedere alla prestazione restano validi i requisiti richiesti nel 2018, vale a dire 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi perle donne.
Ma c’è di più, questo blocco dell’aumento dell’età pensionabile sarà valido fino al 31 dicembre 2026 e l’unico slittamento introdotto consiste nella finestra di tre mesi per la decorrenza della pensione, cioè sarà necessario attendere tre mesi dalla maturazione dei requisiti necessari per l’accesso alla misura pensionistica.
Va rimarcato che tutti i contributi versati per il pensionamento anticipati sono validi; l’unico limite sta nel fatto che nel calcolo ci siano 35 anni di contributi effettivamente versati in cui possono essere conteggiati i contributi da riscatto, volontari e figurativi per il servizio militare. Sono invece esclusi tutti gli altri contributi figurativi che però restano utili per il raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ottavio Righini








