La legge 4/2019 prevede fra le tante altre cose, la possibilità di riscattare i periodi non soggetti ad obblighi contributivi ai fine pensionistici.

Possono fare richiesta tutti gli assicurati rientranti nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata di cui o i loro superstiti o i parenti affini entro il secondo grado. 

Per poter beneficiare della facoltà di riscatto, devono essere rispettate alcune condizioni:

1)lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. L’INPS presterà attenzione a qualsiasi tipologia di contribuzione accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria ( comprese le Casse professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari stati membri o Paesi convenzionati. Da ciò ne consegue, l’eventuale successiva acquisizione di anzianità contributiva antecedente il 1° gennaio 1996, darà luogo all’annullamento d’ufficio del riscatto con conseguente restituzione dei contributi senza interessi;

2)non essere titolari di pensione diretta a carico di qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. La titolarità di pensione ai superstiti, diretta o di riversibilità, preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta.

Per i periodi per i quali si vuole dare copertura tramite riscatto non deve esserci obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata ed accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Possono essere oggetto di riscatto periodi fino ad un massimo di cinque anni, seppure non continuativi. Possono essere oggetto di riscatto i periodi antecedenti l’entrata in vigore del DL 4/2019.

Per il calcolo dell’onere del periodo di riscatto, da valutarsi con il sistema contributivo, si applicano le aliquote vigenti. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata alla contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. La “pace contributiva” prevede la detrazione del 50% dall’imposta lorda del costo sostenuto in cinque quote annuali consecutive di pari importo. La facoltà del riscatto è prevista in via sperimentale nel periodo  dal 29 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.

Per il riscatto agevolato della laurea è possibile per  i soggetti che hanno conseguito il titolo fino al compimento del 45mo anno di età. Con il sistema di calcolo contributivo. Coloro che vorranno chiedere il riscatto agevolato, pagheranno un importo annuo pari a 5.240 euro, tale importo sarà moltiplicato per gli anni del corso di laurea. Precisiamo poi che anche per gli over 45 c’è la possibilità di riscatto a condizione che si rientri in toto nell’applicazione del metodo di calcolo contributivo.Come vedete quando si tratta di materia previdenziale spesso si cade necessariamente nel lessico ministeriale di difficile comprensione. Evidentemente la semplicità non è di queste parti! 

Ottavio Righini

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