La pensione ai superstiti, detta anche di reversibilità, è una prestazione previdenziale che viene erogata al coniuge superstite del pensionato deceduto. Si tratta di un assegno pensionistico che spetta al coniuge superstite ed è pari al 60% dell’importo percepito dal coniuge defunto. Esistono però situazioni di incompatibilità: una di queste potrebbe essere la separazione dei coniugi. Ma ormai vi è un orientamento nel riconoscere la prestazione a tutti i coniugi separati, anche nel caso in cui vi fosse colpa da parte del superstite.
La circolare dell’INPS 185/2015 aveva infatti precisato che anche il coniuge separato aveva diritto alla pensione di reversibilità, ma solo nel caso in cui al coniuge superstite fosse stata riconosciuto l’assegno alimentare. Ma oggi l’Istituto segue l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione che afferma non esserci nessuna differenza fra i coniugi separati, per cui si tiene conto unicamente del requisito di esistenza di rapporto coniugale fra defunto e superstite. Pertanto secondo questa regola il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione ai superstiti in qualità appunto di coniuge superstite.
Nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente ( esempio figli) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione o la revoca della pensione liquidata, recuperando le somme corrisponde a non aventi diritto.
Il diritto viene comunque meno nei casi in cui il coniuge superstite contrae un nuovo matrimonio, ma al coniuge che è passato a nuove nozze deve essere riconosciuto un assegno una tantum che sarà pari a due annualità della pensione.( Si potrebbe dire che è il regalo di nozze del coniuge defunto!). Non potrà essere riconosciuta questa pensione ai superstiti al convivente more uxorio, mentre vanno riconosciute alle persone unite civilmente al pensionato ai sensi della recente legislazione sulle unioni civili. La pensione di reversibilità può spettare anche al ex coniuge divorziato a patto che siano rispettate alcune condizioni. Il richiedente non deve essere convolato a nuove nozze, mentre se convive con altra persona non perde il diritto acquisito. Ricordiamo che per dar inizio ad una pratica in modo corretto è sempre opportuno rivolgersi ad un Patronato, come per esempio 50&più che ha i propri uffici presso tutte le sedi della Confcommercio.
Ottavio Righini








