Da oggi anche il lavoratore padre che si dimette entro il compimento del primo anno di età del figlio ( periodo entro il quale è vietato il licenziamento da parte dell’azienda) può accedere al NASPI, così come naturalmente avvenire per la madre.
Questa maggiore tutela in favore dei padri lavoratori si inserisce in un quadro normativo volto a migliorare la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata dei cittadini.
Ricordando che in caso di fruizione del congedo di paternità vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro anche per il padre, per la durata esteso fino al compimento di un anno di età del bambino, con l’introduzione della nuova circolare si tutela il lavoratore padre dimissionario, fruitore sia del congedo parentale obbligatorio, sia del congedo di paternità alternativo.
Ne consegue che il lavoratore padre che si dimette durante il periodo di divieto di licenziamento da parte dell’azienda ( ovvero entro un anno di vita del bambino) qualora sia fruitore del congedo di paternità obbligatorio e/o facoltativo, potrà presentare la richiesta per accedere alla prestazione NASPI.
Coloro i quali si trovino in questa condizione dall’entrata in vigore della normativa, e che abbiano avuto un diniego da parte dell’Istituto circa la NASPI, possono presentare richiesta di riesame alla sede dell’INPS di competenza.
Ricordiamo che per le pratiche relative sarà opportuno valersi della collaborazione di un Patronato, come per esempio 50&più presente coi propri uffici presso ogni sede di Confcommercio, che possono fornire assistenza gratuita sia per la presentazione delle domande che per la richiesta di riesame.
Ottavio Righini








