La lavoratrice madre che presenta dimissioni volontarie durante il periodo tutelato contro il licenziamento, cioè fino al primo anno di vita del bambino, ha diritto a percepire il trattamento di NASpl che, ordinariamente, spetta unicamente a coloro che perdono il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa. Tuttavia la lavoratrice madre è tenuta a seguire una procedura particolare e presentare le proprie dimissioni volontarie con la convalida della Direzione Territoriale del Lavoro, solo in questo caso si avrà diritto al sussidio di disoccupazione.
Inoltre durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice non è tenuta a rispettare i normali termini di preavviso. Il nostro ordinamento a tutela e sostegno della maternità prevede la non licenzi abilità dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento del primo anno di vita del bambino. Sono fatti salvi alcuni casi di deroga: colpa grave della lavoratrice; cessazione dell’attività dell’azienda; rapporto risolto per scadenza termine di durata; mancato superamento periodo di prova. Al di fuori di questi casi ben determinati la risoluzione del rapporto è da considerarsi nulla ad ogni effetto. Attenzione il divieto di licenziamento si estende anche al padre lavoratore che fruisce, al posto della madre, del congedo.
In caso di dimissioni volontarie presentate nei primi tre anni di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto: 1) a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso; 2) a percepire la Naspi, il datore di lavoro in questo caso verserà all’Inps il ticket di licenziamento.
Infine va ricordato che la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento dell’età di un anno del neonato è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Ottavio Righini








