L’iscrizione nella gestione assicurativa è previsto da una legge del 1966, e successive modifiche, e riguarda coloro che esercitano un’attività commerciale in possesso di alcuni essenziali requisiti:

-siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, compresi gli affini fino al terzo grado, o familiari preposti al punto vendita;

-abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; requisito non previsto per i familiari coadiutori;

– partecipino personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza;

-siano in possesso, come prevede la legge, di licenze e autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, ruoli e registri.

L’obbligo assicurativo è limitato dal punto di vista oggettivo dalla circostanza che l’attività svolta abbia carattere commerciale, come previsto dall’art. 2195 del CC. Non sono pertanto obbligati all’iscrizione, lavoratori autonomi, liberi professionisti, artisti, agricoltori, artigiani, che dovranno iscriversi ai rispettivi fondi previsti.

L’attività deve essere svolta con carattere di abitualità e prevalenza. L’obbligo assicurativo è esteso anche ai parenti ed affini entro il terzo grado che partecipano al lavoro aziendale con carattere prevalente ed abituale oppure chi siano preposti nel punto vendita.

Per le società di persone ( soc. in nome collettivo, società in accomandita) in presenza dei requisito di cui sopra, spetta a tutti i soci; per i soci accomandatari l’obbligo vige solo a determinate condizioni.

I soci delle società di capitale ( soc. a responsabilità limitata, soc. per azioni) sono normalmente esclusi dagli obblighi contributivi.

Anche dopo la pensione, chi continua a lavorare nel settore commerciale, è tenuto a versare i contributi: per i pensionati INPS che abbiano superato i 65 anni la contribuzione gode di uno sconto del 50%, e l’interessato deve presentare all’Istituto particolare domanda in tal senso. Una volta ammessi al beneficio ha valore per sempre, salvo revoca da parte dell’interessato. Va da sé che a contributi dimezzati questi contribuiranno all’innalzamento della pensione solo per quanto versato ( la metà). Ma non vale per tutti questo beneficio: non è applicabile ai pensionati ultrasessantacinquenni delle gestioni ex IPODST, ex INPDAP, ex ENPALS.

Ottavio Righini

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