In caso di infortunio extralavorativo causato da fatti dolosi o colposi di terzi e, in particolare, come conseguenza di incidente stradale, l’INPS è tenuto ad erogare l’indennità di malattia per incapacità temporanea al lavoro o la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità quando la capacità di lavoro è annullata o ridotta a mano di un terzo.

Allo stesso modo INPS è tenuto pure all’erogazione di eventualità civile (pensione, assegni, indennità) se la causa è un fatto illecito provocato da terzi.

Tuttavia INPS, dovendo pagare il danno, ha diritto a rivalersi sul terzo responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione. Tale diritto (rivalsa, surroga) è previsto da alcune norme: -indennità di malattia, articolo 1916 CC – assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità, art. 14 legge 222/1984 – provvidenze economiche e invalidità civili (pensioni, assegni, indennità) art. 41 legge 183/2010.

Il caso più frequente è quello di un incidente stradale a causa del quale un soggetto subisce danni permanenti al fisico per colpa di terzi. Se questo soggetto inoltra domanda di riconoscimento di invalidità civile di accompagnamento e l’INPS lo concede, l’Istituto deve rivalersi sul soggetto che ha causato il danno, o sulla sua compagnia di assicurazione. Ci sono specifiche norme di legge che regolano il rapporto fra le imprese di assicurazione e l’INPS. Inoltre nel 2011 è stata sottoscritta una convenzione fra INPS e ANIA ( associazione nazionale imprese d’assicurazione) atta a favorire l’esercizio delle azioni surrogatorie e la liquidazione dei sinistri.

Tutto l’ter e la documentazione deve avvenire entro precisi termini di prescrizione. 

Le prestazioni per le quali l’INPS deve attivare l’azione di rivalsa sono:

-Indennità di accompagnamento che spetta agli invalidi civili totali (mensile di euro 516,35)

-Pensione di inabilità sempre per gli invalidi civili totali (età 18-65 anni, mensile euro 282,55)

-Indennità accompagnamento per ciechi assoluti (mensile 915,53 euro)

-Indennità ciechi parziali ( mensile 209,51 euro)

Sono previste altre indennità più particolari.

Ottavio Righini

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