Dal primo di gennaio di quest’anno l’indennizzo è diventato strutturale senza più scadenza. L’INPS con ferma che è compatibile con quota 100.

Si tratta in buona sostanza della rottamazione delle licenze commerciali. A partire dal 1° gennaio i commercianti costretti a cessare l’attività in anticipo rispetto all’età pensionabile ( dalla stessa data portato a 67 anni) possono ottenere il riconoscimento di un indennizzo pari al trattamento minimo dell’INPS pari a 513 euro mensili. Va precisato che l’indennizzo è autofinanziato con una contribuzione pari allo 0,90% ( quindi a costo zero per l’ente e per lo stato). Questa aliquota aggiuntiva viene applicata ai contributi ordinari versati dai lavoratori autonomi commercianti all’INPS per la loro pensione. Pertanto con l’introduzione dell’indennizzo, sempre dal primo gennaio, viene reso obbligatorio il pagamento della contribuzione aggiuntiva.

Possono usufruire i commercianti che chiudono in via definitiva l’attività, consegnano la licenza, con età per gli uomini di 62 anni e per le donne di 57 anni. Questa possibilità già vigende fino all’anno 2016 era stata sospesa per gli anni 2017 e 2018.

Dettagliatamente vediamo i destinatari del provvedimento. 1) titolari, anche in forma societaria,  o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 2) vale anche per il commercio su aree pubbliche; 3) agenti e rappresentanti di commercio.

Per fare domanda sono necessari i seguenti requisiti. 1) aver compiuto 62 anni se uomini e 57 se donne; 2) essere iscritti all’INPS da almeno cinque anni; 3) aver cessato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. Aver consegnato alle autorità competenti le licenze commerciali.

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e comunque dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese. L’indennizzo spetta fino al raggiungimento dell’età pensionabile, di norma 67 anni con almeno 20 anni di contributi versati.

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo. Ma è compatibile con la percezione di altri trattamenti pensionistici, come per esempio “Quota 100” o la pensione anticipata, o con l’assegno di inabilità e con l’assegno sociale.

Ottavio Righini

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