In teoria il periodo di congedo di maternità inizia nei due mesi precedenti e continua nei tre mesi successivi al parto, quindi dura cinque mesi. Ma esiste la possibilità di ottenere una flessibilità, potendo di fatto posticipare l’astensione dal lavoro fino al parto e utilizzare i cinque mesi esclusivamente dopo il parto.
La lavoratrice che intende avvalersi delle forme di flessibilità è tenuta a produrre, prima dell’ottavo mese di gravidanza, la documentazione medica che attesti l’assenza di rischi per la propria salute e per quella del nascituro, vale a dire: certificazione dello specialista ginecologo del SSN, certificato del competente medico dell’azienda. La Corte di Cassazione ha evidenziato che qualora la lavoratrice presenti il certificato oltre il settimo mese, questo non comporta conseguenze sul fronte dell’indennità di maternità spettante, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro. Queste novità si applicheranno alle lavoratrici dipendenti del settore privato e alla iscritte alla Gestione Separata in caso di scelta per il congedo di maternità flessibile e dopo il parto. Riguarderanno sia le nuove domande che quelle già presentate.
L’obbligo dell’invio delle documentazione sanitaria viene meno anche nel caso di scelta di utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto. La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del SSN e dal medico del lavoro, se previsto. Sulla documentazione dovrà essere indicato il termino fino a quando è consentito alla lavoratrice di proseguire la propria attività. Rimane invariata la facoltà per la lavoratrice di rinunciare ad astenersi dal lavoro dopo il parto inviando apposita comunicazione all’INPS.
Per seguire in modo corretto l’iter inerente la pratica è consigliabile rivolgersi ad un Patronato, come 50&più che ha i propri uffici presso tutte le sedi della Confcommercio.
Ottavio Righini
