Quattro giorni di congedo dal lavoro obbligatorio per i papà dipendenti, più uno di congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, da fare entro e non oltre il quinto mese di vita del bambino. Ecco cosa si prevede per quest’anno.
La legge 92/2012 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre. In particolare possono accedere al congedo di paternità obbligatorio i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari. Questa possibilità va fruita entro e non oltre il quarto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire del 1° gennaio 2013.
Per i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiarito che per la PA si dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino ( o dall’ingresso in famiglia per l’adottato o affidato). Quindi durate il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purchè entro il limite temporale sopra richiamato. Il congedo papà è quindi un diritto autonomo e si affianca a quello della madre. Esso spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Consiste quindi nell’astensione dal lavoro per la nascita ( adozione) di un figlio ed ha la durata di: -due giorni per gli eventi parto ( adozione) avvenuti entro il 31 dicembre 2017; -quattro giorni di congedo obbligatorio + uno facoltativo per gli eventi parto (adozione) avvenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 gennaio 2018.
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo il padre lavoratore ha diritto ad una indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione.
Per usufruire di questa opportunità l’avente diritto deve presentare domanda all’Istituto se è questi che deve provvedere al pagamento dell’indennità. Se invece tale indennità è anticipata dal datore di lavoro, il neo padre dovrà presentare comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro, evitando di presentare domanda all’Istituto. Sarà pertanto il datore di lavoro ad informare l’INPS.
La stessa Inps ricorda che per quest’anno è ripristinata la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro la domanda almeno 15 giorni prima, se si richiede per i giorni della nascita il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Ricordiamo infine che, per mamma e papà, esiste la possibilità di astensione dal lavoro per la cura dei figli, per esempio il cosiddetto congedo parentale facoltativo e spetta ad entrambi i genitori che comunque comporta una riduzione dello stipendio.
Ottavio Righini








