Non c’è pace per coloro che sono vicini alla pensione. Sembra una corsa che si allunga quando già si intravede il traguardo! Dal 2019, infatti, in seguito all’emanazione del Decreto Direttoriale del 5 dicembre 2017 i requisiti di accesso alle pensioni aumentano di ulteriori 5 mesi per l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Le caratteristiche che brevemente riassumiamo, sono contenute in una recente circolare dell’Inps. Vediamo cosa cambierà.
Pensione di vecchiaia: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 l’età sarà di 67 anni, dal 1° gennaio 2021 sarà di 67 anni ai quali si dovrà aggiungere l’aspettativa di vita determinata. Per quei soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento all’incremento della speranza che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, dal prossimo 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.
Pensione anticipata: dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, per gli uomini 43 anni e tre mesi (2249 settimane) per le donne 42 anni e tre mesi (2197 settimane), dal 1° gennaio 2021 per gli uomini 43 anni e tre mesi più aspettativa di vita, per le donne 42 anni e tre mesi, più aspettativa di vita.
Pensione per lavoratori precoci: per il 2019 e 2020 41 anni e 5 mesi, per il 2021 e 2022 41 anni e 5 mesi a cui si aggiungerà l’aspettativa di vita.
Pensione di anzianità con il sistema delle quote: per gli anni 2019 e 2020 i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto alla pensione con il sistema delle quote, devono possedere un’anzianità contributiva di almeno: 35 anni di contributi e 62 anni di età, fermo restando la quota 98 se lavoratori dipendenti pubblici o privati. Età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando la quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps.
Alcune categorie di lavoratori, del comparto difesa, sicurezza, vigili del fuoco, hanno limiti diversi a seconda dell’attività svolta.
Il calcolo della speranza di vita dal biennio 2021-2022: per effetto di una legge del 2017 la variazione della speranza di vita relativa a questo biennio è calcolata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell’anno 2016. Per i bienni successivi si userà lo stesso sistema. La medesima norma stabilisce che a decorrere dal 2021 gli adeguamenti biennali non potranno superare in ogni caso i tre mesi.
Come si vede calcoli sempre molto semplici..per i pensionati, e soprattutto sempre in via di cambiamento!
Ottavio Righini
