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Enasarco: pensione anticipata 2019 e altre notizie

L'esperto Ottavio Righini

L’ultimo regolamento Enasarco ( Ente di previdenza e assistenza degli agenti di commercio) entrato in vigore il 1° gennaio 2013 ha introdotto nuovi requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria. Gli agenti e rappresentanti di commercio raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia solo se in possesso dei seguenti requisiti: a) anzianità contributiva minima di 20 anni. b) un’età anagrafica minima che, sommata alla contribuzione, raggiunga la quota prevista nell’anno di riferimento.

Dal 1° gennaio scorso il regime transitorio è terminata pertanto per gli uomini la quota necessaria è quella di 92 ( 67 anni di età minima e venti di contribuzioni minime) per le donne siamo ancora in regime transitorio e la quota è 89 ( 64 anno di età minima e 20 anni di contributi versati). Le donne raggiungeranno le quote degli uomini gradatamente fino a 2024, anno di parità. Ma a decorre dal 2017 vi è la possibilità di chiedere la pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 65 anni di età e 20 anni di contributi versati ed il raggiungimento comunque di quota 90 con una percentuale di abbattimento del totale della pensione, per sempre. Per quota 90 la trattenuta sarà del 10% ( possibile con 65 anni + 25 di contributi o con 66 +24). Per quota 91 la trattenuta sarà del 5% ( 66+25 oppure 67+24). Per le donne agenti e rappresentanti di commercio la pensione anticipata è prevista dall’anno 2021.

Enasarco. Gli agenti in attività che abbiano al 31 dicembre 2018 un’anzianità di almeno quattro trimestri di contributi versati e con reddito lordo annuo inferiore a 70.000 euro potranno avere un contributo a fondo perduto per l’acquisto, il noleggio e lungo termine o leasing, fino a 1.000 euro  quando si tratti di veicoli categoria euro 6 o motoveicoli euro 4. Il contributo deve essere richiesto entro il 31.01.2020.

Enasarco comunica gli aggiornamenti di minimali e massimali relativi all’anno in corso. Plurimandatario minimale € 428,00 massimale  € 25.554,00. Monomandatario minimale € 856,00 massimale € 38.331,00. L’aliquota per l’anno 2019 è fissata nella percentuale del 16,50%, di cui il 50% a carico della ditta mandante ed il 50% a carico dell’agente.

Gli agenti di commercio hanno difficoltà per la “quota 100” e le rappresentanze sindacali hanno chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro. Si sono riscontrate non poche contraddizioni tra la nuova normativa e quanto sancito dal Codice Civile e dagli Accordi economici collettivi. In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli agenti stessi, la prevista impossibilità di cumulare la pensione di “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività, pena la sospensione dell’erogazione della pensione stessa, impedisce all’agente di commercio di poter incassare quelle provvigioni, relative a ordini conclusi prima della conclusione del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto medesimo, ma pagate successivamente a rapporto ormai concluso. Staremo a vedere.

Ottavio Righini

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