Se sopraggiungono vicende in grado di modificare l’importo della nostra pensione, è possibile, oltreché doveroso, presentare domanda all’Istituto erogante, tendente ad ottenerla variazione e gli eventuali arretrati già maturati e mai richiesti.
Vediamo le situazioni che ci permettono di far ricalcolare la nostra pensione: ci possono essere aspetti di tipo contributivo, aspetti reddituali, aspetti sanitari. In tutti i casi deve essere il pensionato a presentare domanda, pochi gli automatismi.
Il più frequente dei casi di possibile modifica riguarda il primo aspetto, quello reddituale, in quanto spesso ci possono essere dei contributi non presi in considerazione al momento del calcolo della pensione in prima liquidazione. I casi più frequenti si possono riferire a periodi non ricongiunti, periodi per i quali non è stato chiesto l’accredito figurativo, oppure contributi volontari versati e non presi in considerazione nel calcolo.
Gli aspetto reddituali, ed anche quelli sanitari, possono riguardare eventuali riduzioni o incrementi dell’importo dell’assegno in riferimento alla variazione dei redditi del beneficiario, oppure dalla percentuale di invalidità riconosciuta.
Gli effetti della ricostruzione della nuova pensione devono essere, normalmente, ricondotti al momento della decorrenza del medesimo trattamento previdenziale. Ciò può infatti dar origine al calcolo degli arretrati non percepiti, pur avendone diritto.
Normalmente è l’interessato a presentare domanda di adeguamento, ma potrebbe anche essere l’Ente previdenziale che provvede venendo a conoscenza della necessità di revisione degli importi. La domanda di ricostruzione non è soggetta a nessun limite di decadenza: a dove è riconosciuta la data retroattiva del diritto l’Ente pagherà tutti gli arretrati. Ma attenzione ci sono dei distinguo. Nella ipotesi che la domanda di ricostruzione venga presentata dopo che siano trascorsi cinque anni (legge 111 del 2011) dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, la riliquidazione del trattamento dovrà avvenire dalla data di decorrenza della pensione, ma eventuali differenze di ratei saranno dovute dal quinto anno precedente la domanda di ricostruzione, da considerarsi quest’ultima atto interruttivo della prescrizione ( valide anche per le ricostruzioni d’ufficio). Non si applicano invece per i recuperi di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Inps alla relativa ripetizione si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione (e questa norma non appare per nulla equa!).
Se alla domanda di ricostruzione l’Inps non risponde, l’interessato può presentare, come da norma, ricorso:ma vi è un tempo massimo di tre anni.
Ottavio Righini
