E’ giusto quantificare il danno per infortunio causato da terzi nel tragitto casa lavoro, o viceversa, includendo anche la rendita dovuta dall’Inail? Una antica questione alla la Suprema Corte ha fatto chiarezza stabilendo che le rendite Inail vanno scorporate. Non solo la Corte è intervenuta anche sulla pensione ai superstiti stabilendo che invece non può essere decurtata del valore del risarcimento dovuto.
Riguardo alla rendita Inail, con la Sentenza , la Corte ha stabilito che la prestazione d’inabilità permanente erogata dall’Istituto per infortunio in itinere causato da terzi a seguito di sinistro stradale, va detratta dell’importo del risarcimento del danno. La Suprema Corte spiega questo orientamento nel fatto che il valore capitale della rendita Inail corrisponde al valore patrimoniale già risarcito a favore del danneggiato e, quindi, comprenderlo nella quantificazione del danno realizzerebbe un doppio risarcimento. Senza contare che l’Inail attraverso il meccanismo di surroga può recuperare dalla compagnia di assicurazione del responsabile del danno, quanto erogato all’infortunato.
Lo stesso Tribunale con altra sentenza ha chiarito anche i rapporti tra il danno subito nel sinistro stradale dal lavoratore e le prestazioni previdenziali Inps. In questo ultimo caso il principio fissato dalla Corte risolve la questione se, in caso di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, l’ammontare del risarcimento vada ridotto del valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite. Su questo punto la Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento del danno e la pensione possono essere cumulate.
Si è giunti a questa conclusione attraverso un’analisi sulla diversità delle due prestazioni. Infatti la pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale, cioè frutto dello scambio di contributi durante il lavoro in cambio di prestazione (appunto la pensione). Non è pertanto un indennizzo del quale si occuperà la compagnia assicuratrice riconoscendo agli eredi superstiti il risarcimento dell’evento morte del lavoratore verificatosi per sinistro. Brevemente specifichiamo cos’è l’infortunio in itinere.
L’Inail tutela i lavoratori in caso di infortunio nel normale tragitto casa-lavoro andata e ritorno. Stessa tutela in caso di tragitto fra un luogo di lavoro ed un altro nel caso di rapporti di lavori plurimi ed anche nel tragitto fra luogo di lavoro e luogo di consumazioni pasti, se non esiste mensa aziendale. E’ consentito anche cambiare il tragitto per provvedere ad accompagnare a scuola i figli.
Ottavio Righini
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