L’INPS ha recentemente aggiornato l’importo che passa da 501,89 a 507,46. Quest’aumento non spetta alle pensioni supplementari e a quelle interamente calcolate con il sistema contributivo.

Già da diversi anni le pensioni degli italiani non si adeguavano all’inflazione. Ma da quest’anno tornano a salire, seppure in maniera molto parsimoniosa.  Quest’anno l’importo del trattamento minimo sale dell’1,1% a seguito di rivalutazione dei trattamenti pensionistici erogati dalle forme di previdenza pubblica obbligatoria.

In linea generale possono essere integrate al minimo tutte le prestazioni previdenziali erogate dall’assicurazione generale obbligatoria, dai fondi speciali dei lavoratori autonomi ( artigiani, commercianti, coltivatori diretti) nonché dai fondi sostitutivi ed esclusivi della stessa ( come per esempio i lavoratori ex Inpdap). Fanno eccezione le pensioni supplementari, che non possono mai beneficiare dell’integrazione al minimo. Così anche per le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo. Ricordiamo che con tale sistema sono calcolate: – le pensioni di chi non possiede contributi versati prima del 1996; – le pensioni degli aderenti all’Opzione contributiva; – le pensioni degli iscritti alla Gestione Separata, comprese quelle ottenute con il computo di altre gestioni.

 

Se il pensionato perde il diritto all’integrazione, mantiene comunque lo stesso assegno di pensione integrato, ma cristallizzato ( vale a dire fermo) all’ultimo importo: il rateo di pensione resta uguale fino al superamento ad opera della perequazione automatica, cioè degli adeguamenti della pensione effettuati ogni anno. 

-L’integrazione spetta nella misura totale se il reddito personale non supera i 6.597 euro anno,( per chi è sposato convivente il limite sale a 19.790 euro)

-Nessuna integrazione se il reddito personale supera i 13.196 euro anno ( il doppio del minimo) che per gli sposati il tetto sale a 26.386 euro ( quattro volte il minimo).

Se il reddito personale, o di coppia, si pone fra i due estremi l’integrazione avverrà in modo parziale. Per chi è sposato vi è da tener conto anche dei redditi di coppia. Redditi di coppia rilevanti sono tutti quelli esistenti ad eccezioni di quelli derivanti da: casa di abitazione, pensione da integrare al minimo, Tfr, redditi esenti da Irpef.

Spesso usiamo termini molto tecnici, ma sono desunti dalle circolari dell’Inps e per esattezza e sicurezza preferiamo continuare a usarli integralmente, consigliando comunque per situazioni particolari di contattare un qualsiasi Patronato che darà tutte le informazioni in forma totalmente gratuita e personalizzata.

Ottavio Righini

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