Le novità giurisprudenziali che reputo più interessanti sono, per quanto concerne la settimana trascorsa le seguenti:
FERIE
Nel corso delle ferie annuali minime garantite dal diritto dell’Unione, il lavoratore ha diritto alla retribuzione usuale, nonostante antecedenti periodi di disoccupazione parziale. Lo ha statuito la Corte di giustizia Ue, con la sentenza 13 dicembre 2018 nella causa C-385/17. La sentenza stessa però aggiunge che «la durata di tali ferie annuali minime dipende dal lavoro effettivo prestato durante il periodo di riferimento, di modo che periodi di disoccupazione parziale possono avere l’effetto che tali ferie minime siano inferiori a quattro settimane».
LICENZIAMENTO
La minaccia grave compiuta da un dipendente nei confronti di un superiore gerarchico rappresenta una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione, ed è idonea a legittimare il licenziamento per giusta causa. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31155/2018.
AMPLIAMENTO SCALE CONDOMINIO
L’ampliamento di una scala padronale, per rendere possibile l’esecuzione di un’opera necessaria per l’effettiva abitabilità di un immobile, non può essere escluso per disposizioni condominiali che condizionino i lavori all’autorizzazione del condominio. Soprattutto in forza del principio della «solidarietà condominiale», cui ci si deve attenere. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 31462 del 2018.
ABUSIVISMO EDILIZIO
In tema di abusivismo edilizio, il Giudice dell’esecuzione incaricato di deliberare sulla revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di opere abusive, a seguito di presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, deve procedere all’esame dei possibili esiti e dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, essendo del tutto inidonea a tale scopo l’istanza di condono lasciata al mero apprezzamento del privato. Così la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 novembre 2018.
RESPONSABILITA’ DA COSE IN CUSTODIA
Un anziano percorre una strada in salita e innevata: la caduta è il risultato della volontaria esposizione al pericolo. Niente risarcimento, quindi, per la caduta subita all’interno di un parco condominiale. Per i Giudici è evidente che la responsabilità per l’incidente sia rimproverabile alla persona danneggiata. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 31540/18; depositata il 6 dicembre).
A sabato prossimo
Cesare Menotto Zauli
