Il 17 scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato le novità tanto attese riguardo alle pensioni.

Dal 2019 anticipo della pensione con quota 100. La nuova possibilità di pensione anticipata, fruibile all’età anagrafica di almeno 62 anni e dall’anzianità contributiva di almeno 38 anni. Decisioni che cambiano in modo importante l’assetto pensionistico preesistente. Oltre la pensione anticipata prevista dalla Monti-Fornero con i requisiti per il corrente anno di 41 anni e 10 mesi per gli uomini, viene introdotta una nuova pensione anticipata chiamata com’è noto da tempo “pensione quota 100” con 62 anni di età per tutti, uomini e donne, e 38 anni di contribuzioni, da valutare attentamente in relazione alle condizioni che la stessa pone. Per quota 100 non sono previste penalizzazioni sul calcolo della pensione Il calcolo infatti retributivo o misto in base alle attuali regole, sono le seguenti: chi ha almeno 18 anni di contributi versati entro il 31 dicembre 2015 calcola la pensione con il retributivo fino al 31 dicembre 2011 ( le annualità successive vengono comunque valorizzate con il contributivo), chi ha contributi versati entro il 1995 inferiori a 18 anni calcola invece con il retributivo le annualità fino alla fine del 1995 e con il contributivo tutte quelle successive. E’ possibile andare in quota 100 cumulando i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, purchè non coincidenti. Un paletto importante riguarda il divieto di continuare a lavorare: chi va in pensione con quota 100 non può avere contemporaneamente redditi da lavoro dipendente o autonomo, con unica eccezione di redditi da lavoro autonomo occasionale  con tetto massimo a 5mila euro annui lordi. Tutto ciò fino a quando non si sarà maturata la pensione di vecchiaia. I dipendenti pubblici dovranno dare un preavviso di sei mesi prima di optare per quota 100. Mentre i dipendenti privati hanno una finestra di tre mesi. Pertanto le prime pensioni di quota 100 saranno pagate dal prossimo mese di aprile per i dipendenti privati che hanno maturato il diritto al 31 dicembre 2018. Mentre la prima uscita dei dipendenti pubblici avverrà il 1° agosto prossimo.

Opzione donna. L’articolo 16 del collegato prevede la possibilità di aderire alla cosiddetta “opzione donna” alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1959 con anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2018. Alle lavoratrice con queste condizioni sarà applicato il calcolo interamente contributivo. Questa “soluzione rosa” si propone la piena equiparazione delle donne agli uomini con riferimento all’età pensionabile. Ciò deriva dal percorso avviato dalla riforma Monti-Fornero che ha portato all’innalzamento progressivo per la pensione di vecchiaia fino alla parificazione dei requisiti d’età tra uomo e donna che per il 2019  prevede i 67 anni di età ed un minimo di 20 anni di contributi. Come si vede l’opzione donna permette alle sole donne di accedere alla pensione di anzianità con requisiti più favorevoli, ma scontando questa agevolazione con il calcolo interamente contributivo del trattamento previdenziale.

Ottavio Righini

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