Home Economia

Pensione a quota 100 per gli agenti di commercio

L'esperto Ottavio Righini

Col nuovo Governo tutto il programma della pensione a “quota 100” potrebbe essere rivisto. Stiamo in attesa e vedremo cosa ci riserva il futuro, non solo per questo tipo di uscita dal lavoro, ma per tutto quello che riguarda il pensionamento dei lavoratori italiani. Potremmo avere per il prossimo futuro un quota 101 o 102, o magari un cambiamento molto più radicale. Anche perché pare che le regole  attualei ( 62 anni, cinque di anticipo e 38 anni di contributi, con riduzione dell’assegno) stia costando troppo al nostro sistema pensionistico!

Ma almeno per oggi la “quota 100” è pienamente prevista, tanto che dall’Inps arrivano dei necessari chiarimenti a situazioni e categorie che avrebbero avuto dei problemi. Come per esempio gli Agenti e Rappresentanti di Commercio. Così da qualche mese i Sindacati di categoria, con la Fnaarc Confcommercio in prima fila come spesso avviene nella risoluzione dei problemi di questi particolari lavoratori autonomi, si sono attivati presso l’Inps per evidenziare problematiche relativa a questa attività.

Le problematiche si sono risolte, anche perché molti sono gli Agenti di Commercio che stanno usufruendo di questo canale di uscita dal lavoro. Ma senza il correttivo proposto sarebbero stati penalizzati.

In particolare, nella fase di chiusura dei rapporti contrattuali con le aziende rappresentate dagli Agenti, la prevista impossibilità di cumulare la pensione “quota 100” con i redditi derivanti dall’attività, pena la sospensione dell’erogazione della stessa pensione, impedisce al lavoratore di poter incassare le provvigioni relative a ordini conclusi prima della chiusura del rapporto contrattuale e maturate a seguito del rapporto stesso, ma pagate successivamente a rapporto di agenzia concluso.

L’Inps ha da poco chiarito che, maturato il diritto alla decorrenza della pensione “quota 100” i redditi percepiti dall’agente di commercio ( pagamento delle provvigioni) successivi alla decorrenza della pensione, ma relativi ad attività lavorativa ( ordini per attività di promozione di conclusione di contratti) svolta prima della decorrenza, sono da ritenersi cumulabili con la pensione stessa. Inoltre l’Istituto di Previdenza ha specificato che l’agente di commercio, presentando la domanda di pensione “quota100” può indicare nella domanda la volontà di differire la decorrenza della pensione nel caso in cui sia ancora tenuto a lavorare quando dà il necessario preavviso contrattuale. In questo modo il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo dopo il preavviso sarà cumulabile con la pensione che l’agente percepirà, dalla data differita.

Ottavio Righini

NO COMMENTS

RispondiAnnulla risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Exit mobile version