Indennità di maternità e paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi. La legge 234/2021 protrae di ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità l’indennità relativa per gli autonomi. Di fatto si aggiungono tre mesi. Questa indennità riguarda nello specifico: le lavoratrici iscritte alla gestione separata, le lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole, le libere professioniste che devono aver dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità. Le domande vanno presentate direttamente all’INPS. Alle lavoratrice e lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, rientranti nel limiti di reddito, può essere riconosciuta un’indennità per i tre mesi successivi, con alcune specifiche.
Esonero parziale dei contributi per autonomi e professionisti. Vediamo cosa prevede la Legge di Bilancio. L’INPS fornisce le seguenti indicazioni: possesso dei requisiti, essere in regola coi pagamenti, non aver superato i limiti di aiuto. Aver subito un calo di fatturato non inferiore al 33% nel 2020 rispetto al 2019, aver percepite nel 2019 un reddito da autonomo non superiore a 50.000 euro, aver pagato regolarmente i contributi. Il titolare non deve essere titolare di pensione diretta, non deve essere titolare di contratto di lavoro subordinato. In caso l’esito della domanda risulti positivo e l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 dovesse eccedere l’importo dovuto il contribuente dovrà provvedere al pagamento dell’eccedenza. L’Inps nel suo messaggio fornisce le istruzioni operative per ogni gestione relativa a commercio, artigianato, agricoltura. Come sempre queste circolari presentano delle tecnicità non sempre di facile interpretazione pertanto si suggerisce di effettuare le pratiche con la guida di un Patronato ( istituiti con apposita Legge proprio per questo) come 50&più presente con i propri uffici presso tutte le sedi della Confcommercio.
Ottavio Righini
