E’ piena notte quando Giuseppe Conte firma il decreto del presidente del Consiglio che limita le possibilità di movimento nelle zone più colpite dal contagio Coronavirus.
Non è un “divieto assoluto”, spiega, “non si ferma tutto”, non si bloccano treni e aerei: sarà possibile muoversi per comprovate esigenze lavorative o per emergenze e motivi di salute. Ma la polizia potrà fermare i cittadini e chiedere loro perché si stiano spostando in territori dove la crescita dei casi di contagio porta il governo a disporre misure mai così restrittive. “Mi assumo la responsabilità politica” delle decisioni che vengono prese in queste ore: “Ce la faremo”, dice Conte a notte fonda. E lancia un appello alla “auto responsabilità”: per fermare il contagio, non si può più “fare i furbi”, dice invitando i ragazzi a stare in casa a leggere e tutelare così la salute dei loro nonni.
Conte ha spiegato di aver raccolto sino alle 19 le indicazioni e i pareri dei ministri competenti e presidenti di regioni, ma l’iter non era completato”. “Adesso il decreto del presidente del Consiglio è stato elaborato nella sua versione definitiva: sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale e sarà vigente”. “Sarà consentito il rientro al proprio domicilio”, ha sottolineato, “ma non possiamo più permetterci nelle aree previste dal decreto forme di aggregazione”. “D’ora in poi chi avrà febbre da più di 37,5 gradi centigradi e infezioni respiratorie è fortemente raccomandato di restar presso proprio domicilio, a prescindere che siano positivi o no. Contattino il medico curante”, ha spiegato Conte.
“Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena, dobbiamo limitare il contagio del virus e evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Con il nuovo decreto non ci sono più le zone rosse, i focolai stabiliti all’inizio. Non c’è più motivo di tenere le persone di Vò e del lodigiano in una zona rossa confinate. Sono state create zone più ampie”. “Queste misure – ha continuato il premier – provocheranno disagio ma questo è il momento dell’auto-responsabilità, non del fare i furbi. Tutelare soprattutto la salute dei nostri nonni”.
Sono sospese in tutta Italia, ha precisato Conte, manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, in qualsiasi luogo, pubblico o privato. E poi le attività di discoteche, sale giochi, sale da ballo, Bingo e locali assimilati. Sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti di cultura. “Le forze di polizia – ha poi sottolineato il premier – saranno legittimate a chiedere conto ai cittadini che si muovono sui territori interessati dalle nuove norme per il contenimento del Coronavirus: è un divieto non assoluto di muoversi ma la necessità di motivarlo sulla base di specifiche indicazioni. E’ insomma una ridotta mobilità”.
In Lombardia e nelle 14 province interessate dal nuovo dpcm sul Coronavirus bar e ristoranti potranno stare aperti dalle 6 alle 18 purché garantiscano almeno un metro di distanza tra i clienti: la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; “Ci rendiamo conto che è molto severa ma non possiamo più consentire contagi”.
Non pienamente soddisfatti i governatori di Lombardia ed Emilia Romagna. Attilio Fontana commenta: “La bozza del provvedimento del governo sembra andare nella direzione giusta ma non posso non evidenziare che sia a dir poco pasticciata”. Più critico Stefano Bonaccini: “Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise”. “Mi assumo la responsabilità politica di questo momento, ce la faremo” ha concluso Conte.
IL DECRETO
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante ‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’ e, in particolare, l’articolo 3; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante ‘Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020. Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, nonché individuare ulteriori misure. Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020; sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni.
DECRETA: ART. 1 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19) 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
Chiuse palestre e piscine. Deroga per partite a porte chiuse
Il decreto stabilisce inoltre la chiusura in Lombardia e nelle 14 province prima citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive all’aperto sono ammesse solo a porte chiuse. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi invece i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Anche le scuole continueranno a essere chiuse fino al 3 aprile. Sospesi anche i concorsi.
Niente matrimoni né funerali. Chiusi cinema e teatri
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri. Sospese anche tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.
Bar e ristoranti aperti ma solo se in grado di distanziare gli avventori
Bar e ristoranti potranno rimanere aperti ma con l’obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
Sospesi congedi per medici e infermieri
Medici in prima linea: sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale. Inoltre l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere è limitato solo ad alcuni casi. Mentre è vietato gli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso.
Sanzioni
Chi non rispetti i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il coronavirus disposte in Lombardia e nelle altre 11 province può essere punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino 206 euro di ammenda. Sono le stesse sanzioni già previste per chi violava le prime disposizioni assunte per le zone rosse.
Raccomandate le ferie
Nella zona rossa, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare”, dall’8 marzo al 3 aprile, “la fruizione per i lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie”.
Le restrizioni nel resto d’Italia
Il governo, con un secondo decreto, dispone e conferma su tutto il territorio nazionale la sospensione di una serie di attività che vanno dai congressi medici, alle gite di istruzione scolastica agli assembramenti per partite di pallone, alle discoteche. Mentre raccomanda di nuovo alcune misure di sicurezza come il mantenimento della misura di distanza di un metro fra le persone. Tra i provvedimenti c’è la sospensione di matrimoni e funerali e di eventi e spettacoli di qualsiasi natura che “comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Quanto ai viaggi, “si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari”. Ovviamente permane il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.




















