Una donna di Forlì è stata licenziata perché ha parlato male dell’azienda per cui lavorava su Facebook. E nonostante, la donna, abbia vinto il ricorso in primo grado a Forlì e in Appello a Bologna, ora la Cassazione ha deciso diversamente. Per la Suprema Corte ha ragione il datore di lavoro: non si può denigrare pubblicamente l’azienda per la quale si lavora.
La dipendente aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un post in cui esprimeva “disprezzo” per l’azienda. “Mi sono rotta i c…. di questo posto di m….. e della proprietà”, aveva scritto sul social. Irrilevante il fatto che la donna non avesse specificato il nome del rappresentante della società visto, che il destinatario era facilmente identificabile. La donna è stata subito mandata a casa dal datore di lavoro, proprietario di un’azienda di sistemi antifurto e di sicurezza con filiali a Forlì, Rimini, Cesena, Faenza e Ravenna.
Il licenziamento era stato ritenuto illegale dalla dipendente che era ricorsa in Tribunale a Forlì. E così erano stati dell’avviso i giudici di primo e secondo grado. Ma non la Cassazione, che non ha dato ragione alla donna.
La Suprema Corte, con una sentenza depositata ieri, ha dichiarato legittimo il suo licenziamento rilevando che pubblicare un commento su Facebook comporta la sua pubblicizzazione e diffusione “per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento”. Per questo se il contenuto è offensivo ci sono gli estremi per parlare di diffamazione. “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘Facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone“, dice la sentenza.
