Il congedo parentale il periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori lavoratori e dipendenti per accudire il bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. La domanda va presentata prima dell’inizio del periodo richiesta, poiché in caso di ritardo si perderanno giorni di pagamento.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, entro i 12 anni di età del bambino nato o adottato. Nello specifico: alla madre spetta un periodo di tre mesi da usufruire entro i 12 anni del bambino, analogamente al padre, non trasferibile all’altro genitore. Ad entrambe i genitori spetta, in alternativa fra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi. Al genitore che vive solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale, sempre indennizzati al 30% della retribuzione. Nel periodo di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati spetta un’indennità al 30% della retribuzione, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento mino della pensione.

La norma emanata dall’INPS il 16 maggio 2023 prevede anche la possibilità per uno solo dei genitore una indennità pari all’80% dello stipendio per un solo mese.

Sono previste alcune deroghe che terranno conto di posizioni lavorative particolari.

Per conoscere le possibilità individuali, e per presentare le domande, degli aventi diritto consigliamo di visitare un Patronato, come 50&più presente con i propri uffici presso le sedi delle Ascom Confcommercio in ogni città italiana.

Ottavio Righini

”Conad”/
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