Capita che l’INPS invii migliaia di richieste di restituzione di prestazioni corrisposte giustificandole con l’indebita erogazione.

Gli indebiti pagamenti dell’Istituto possono essere di natura previdenziale che assistenziale. E per l’indebito previdenziale esistono norme di legge specifiche, non così in materia assistenziale. E in questi casi si può dare inizio un contenzioso fra INPS e assistito. Secondo l’Istituto la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produrrebbe effetti dalla data della visita sanitaria di verifica e la richiesta di restituzione  delle somme non sarebbe soggetta al rispetto di termini ragionevoli ne all’obbligo di sospendere i pagamenti e tanto meno a quello di emanare un formale provvedimento di revoca. L’effetto di tale interpretazione sarebbe proprio la possibilità per l’INPS di procedere al recupero di somme pagate indebitamente anche a distanza di dieci anni dalla loro erogazione. Ciò crea una disparità fra percettori di indebito pagamento assistenziale rispetto ad indebito pagamento previdenziale.

Sul delicato tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione che non solo ha ritenuto che l’indebito assistenziale sia materia soggetta integralmente al principio generale dell’art. 2033 CC, anzi ha ribadito che nell’ambito della previdenza e dell’assistenza obbligatoria si è affermato un “principio unico del settore” secondo il quale, in luogo della generale regola di incondizionata restituzione dell’indebito, trova applicazione la regola propria di tale ambito, che esclude la richiesta di restituzione delle somme erogate quando l’errore non è riconducibile al beneficiario.

Anche per l’indebito su prestazioni assistenziali si è dunque venuta affermando una maggiore tutela dell’invalido a cui viene riconosciuta l’applicazione del principio del cosiddetto affidamento che si realizza quando, dopo l’esito negativo della visita di revisione, l’Istituto non intervenga in modo tempestivo con la revoca della previdenza e la concreta cessazione della sua erogazione.

Anzi la Suprema Corte ha osservato che il trascorrere del tempo e la mancata adozione di provvedimenti da parte dell’INPS fa si che l’assistito sia indotto a credere di poter percepire la prestazione ed ometta, a sua volta di proporre tempestivamente ricorso avverso l’esito negativo della visita. Di fatto poi la richiesta magari dopo anni di indebita erogazione priva l’assistito di idonee tutele. La Cassazione ha quindi sancito il principio secondo il quale l’Istituto deve comunicare in modo tempestivo la revoca della prestazione assistenziale e deve procedervi in concreto interrompendo lì erogazione, diversamente non potrà chiedere la restituzione dei ratei non dovuti e comunque percepiti senza dolo dall’assistito.

Ricordiamo infine che l’INPS ha tempo 10 anni per poter richiedere al cittadino le somme indebitamente corrisposte. Quindi occorre fare attenzione ai termini di prescrizione.

Ottavio Righini 

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