La Corte Costituzionale ha da poco stabilito che, in mancanza di altri famigliari gerarchicamente legittimati a godere del beneficio, ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore con grave handicap anche il figlio non convivente con lui al momento della presentazione della richiesta del congedo.
Ricordiamo che il congedo straordinario spetta solo per l’assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, singola o plurima, che “abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un interventi assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco di una vita lavorativa e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa. Il congedo straordinario è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione. Complessivamente non possono superare un importo massimo complessivo di 43.579,06 euro per congedo e per anno, e non può essere riconosciuto a più di un solo lavoratore per persona assistita.
Pertanto un figlio può chiedere il congedo straordinario anche se non convivente, se non è presente altro famigliare in grado di fornire il corretto supporto.
Ottavio Righini








