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Contributi Inps 2018 per artigiani e commercianti

L’aliquota è salita al 24%, ma rimangono operative le riduzioni e l’accesso al regime forfettario.

Intanto continua il progressivo aumento dell’aliquota contributiva per gli esercenti di queste due attività, che è pari all’1,3% dal 1° gennaio 2012 e successivi aumenti annui di 0,45% per gli anni successivi, fino appunto al 24% di quest’anno. Ma non è tutto, in aggiunta a tale aliquota è previsto un contributo mensile di 0,62 euro mensili per il finanziamento delle prestazioni di maternità, al quale va sommato lo 0,09 per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.

Ma sono attive anche alcune riduzioni: – la riduzione del 50% dei contributi ( dietro formale domanda) per i soggetti di età superiore ai 65 anni pensionati presso le gestioni dell’INPS ( naturalmente per coloro che continuano l’attività imprenditoriale). – per i coadiutori di artigiani e commercianti di età inferiore ai 21 anni l’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione al fine del calcolo dei contributi per il corrente anno è pari a 15.710,00 euro ( se il reddito è inferiore il contributo previdenziale sarà pari al reddito minimo previsto). Il contributo è previsto per tutti i redditi conteggiati ai fini Irpef, la contribuzione da pagare in eccedenza al minimale prevede inoltre due limiti massimi di reddito oltre il quale non più dovuto il contributo previdenziale. Per artigiani e commercianti già iscritti al 31.12.1995 con anzianità il massimale previsto è di euro 77.717,00, per gli altri privi di anzianità previdenziale a fine anno 1995 il massimale previsto si attesta a 101.427,00 euro. Questa diversità di massimale è legata al fatto che per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 vige il sistema di calcolo pensionistico contributivo, cioè la quota di pensione è determinata sul montante dei contributi versati. I versamenti dovuti sul minimale vanno effettuati con il modello di pagamento F24 in quattro rate distinte, 16 maggio, 2 agosto, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019. Le quote di contributi dovuto sulle quote di reddito eccedente il minimo a titolo di saldo 2017 e primo e secondo acconto 2018 dovranno invece essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

E’ previsto anche un regime forfettario a percentuale di determinazione del reddito per il quale si abbandona il sistema del versamento basato sul minimale. In pratica il pagamento del contributo previdenziale è sul reddito effettivo e non sul minimale. Ne consegue che nel caso in cui l’importo complessivo versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto effettivamente versato.

Ottavio Righini

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