Una recente sentenza della Corte Costituzionale stabilisce che l’importo della pensione non subisca una riduzione se il lavoratore ha già maturato l’anzianità contributiva necessaria al pensionamento. La pronuncia nasce dal contenzioso tra l’INPS e un assicurato destinatario della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l’Impiego).

Quando si è già raggiunta l’anzianità contributiva, la percezione dell’indennità di disoccupazione, in prossimità del pensionamento, non può compromettere l’importo della pensione. In altre parole, se il lavoratore ha già maturato il requisito contributivo, i periodi figurativi di disoccupazione percepiti negli ultimi cinque anni possono essere esclusi dalla base di calcolo, se la loro inclusione ne riduce l’importo. Lo ha appunto affermato la Corte Costituzionale nella sentenza 82/2017 con cui dichiara l’illegittimità della norma che stabilisce il periodo temporale di ricerca della retribuzione pensionabile.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale è scaturita da un contenzioso fra l’Inps e un lavoratore riguardo alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile, cioè la base di calcolo dell’importo della pensione. Il disappunto è la situazione che si crea per il lavoratore che, trovatosi senza lavoro prima di andare in pensione e quando già ha maturato l’anzianità contributiva necessaria al pensionamento, fruisca di alcuni periodi di disoccupazione nell’attesa di maturare l’età utile al percepimento della pensione. Poiché la base pensionabile tiene conto dell’ultimo periodo di contribuzione, l’importo della pensione subisce un negativo condizionamento dalla presenza dei periodi di disoccupazione: essi infatti riducono la retribuzione pensionabile di riferimento e di conseguenza riducono lo stesso importo della pensione.

La Corte ha ritenuto, giustamente, la questione fondata riguardo ai periodi di contribuzione per disoccupazione che si collocano nelle ultime 260 settimane lavorative ( ultimi cinque anni di fatto). In via di principio, si dice, quando ilo lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fase successiva non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata. Principio già enunciato a proposito dei contributi volontari e di quelli figurativi per periodi di cassa integrazione salariale.

Un principio che risulta già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ribadisce che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell’anzianità assicurativa e  contributiva, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, se tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato, se tale apporto produca un risultato meno favorevole per l’assicurato. Di fatto, dunque, le neutralizzazione può operare in qualsiasi situazione, eccetto per i periodi di contribuzione che concorrono a integrare il requisito necessario per l’accesso alla pensione.

Ottavio Righini

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