Già con la legge 122/2010 sono cambiati i parametri con cui i pensionati ottengono le prestazioni legate al reddito. Ciò vale anche per il corrente anno e specificatamente:
-in caso di concessioni per la prima volta della prestazione, i redditi da utilizzare sono quelli presenti nell’anno in corso, così anche i limiti di reddito da prendere a base;
-in caso di una prestazione già concessa i redditi da sottoporre a verifica sono quelli riferiti all’anno in corso e all’anno precedente, mentre i limiti di reddito sono quelli dell’anno in corso.
Nel 2018 per esempio per i già pensionati con il modello RED, che gli stessi dovranno inoltrare tramite Caf entro la fine del corrente mese di marzo, va riportato il reddito dell’anno 2017 ( tutti i redditi) ed il presunto del 2018 su cui viene confermato, ridotto od aumentato, l’importo della pensione spettante.
Per capire il criterio con cui si attribuisce l’integrazione dobbiamo ricordare che l’INPS calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo è inferiore ai minimi di legge (che sono 507,42 euro al mese nel corrente anno) aggiunge la differenza, integrazione a carico dello Stato.
Ma dove sta adesso la differenza: l’integrazione, un tempo concessa a chiunque avesse maturato il diritto alla pensione, oggi è strettamente legata a tutti i redditi personali, sia nel caso di singoli che nel caso di coppie.
La legge fissa determinati limiti di reddito aggiornati di anno in anno tenendo conto del tasso di inflazione. A questo proposito vogliamo ricordare che nel 2015 il tasso di inflazione ( dato Istat) era dello 0,2% ma nel 2016 e 2017 il tasso provvisorio di perequazione è stato negativo ( al posto dell’inflazione abbiamo avuto nei due anni un deflazione). Ma da quest’anno le pensioni sono tornate a crescere; più 1,1% e ciò vale anche per i limiti di reddito che crescono anch’essi di conseguenza.
Vediamo come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da soli: da quest’anno possono contare sul trattamento minimo di 507,42 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 6.596,46 euro. Se invece il reddito dello stesso pensionato si attesta fra 6.596,46 euro e 13.192,92 spetta una integrazione ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo ed il reddito conseguito. Per esempio un pensionato che ha diritto in base ai contributi versati di una pensione da 200 euro mensili e possiede altri redditi per 10mila euro annui otterrà un’integrazione di 245,60 euro mensili ( 13.192,92 meno 10.000 diviso 13 mensilità), pertanto nel caso descritto sarà pagata una pensione di 445,60 euro al mese, inferiore al trattamento minimo.
Il discorso si fa un po’ più complicato per chi vive con un coniuge in quanto devono superare un doppio sbarramento, reddito personale e reddito di coppia. E per quest’anno la situazione è questa: reddito personale che non supera i 6.596,46 e reddito di coppia non oltre 19.789,38, in questo caso spetta l’integrazione intera pertanto garantendo il trattamento minimo di 507,42 euro mensili. Chi avrà un reddito personale tra i 6.596,46 e 13.192,92 e reddito di coppia fra i 19.789,38 e 26.385,84 euro, si vedrà integrare la pensione in misura ridotta.
Sia la pensione minima che per la maggiorazione sociale, l’INPS considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte ( esempio interessi bancari, postai o da titoli di stato).
Praticamente va denunciato tutto ciò che dà reddito eccetto quelli provenienti da: casa di abitazione; pensioni di guerra; assegno di accompagno; trattamenti di famiglia; sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità.
La normativa prevede la sospensione ed anche la revoca per quei pensionati che non dichiarano all’amministrazione finanziaria o all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini della prestazione in godimento.
Ci rendiamo conto della complessità della normativa pertanto invitiamo gli interessati a rivolgersi ad un Patronato che gratuitamente sarà in grado di fare tutti i conteggi e fornire tutte le informazioni di carattere personale.
Ottavio Righini
