Dal 15 ottobre prossimo fino al 15 aprile 2019 si possono accendere i termosifoni nel territorio del Comune di Imola, per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore). E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.
Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento, la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate: 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, indicati dall’art. 3 del DPR 412/1993 coordinato con il DPR 551/1999); 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici non rientranti nella categoria E.8.
Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano: a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Specifiche sanzioni sono previste per chi non ottempera alle disposizioni in ordine all’esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.




















