La necessità di un cambio di passo che dia il segno di una ipotesi di ripresa e che sia in qualche modo percorribile la si scopre dal recente, per quanto non ancora definitivo, prodotto del così detto tavolo istituzionale. Innanzi tutto il metodo: mi si lasci sottolineare come la mera condivisione delle esigenze di intervento necessarie a scongiurare danni peggiori degli attuali non possa essere considerato elemento sufficiente, forse nemmeno necessario, alla concreta soluzione dei problemi. La presunta necessità di una condivisione universale pare avesse più che altro l’obiettivo di annullare la responsabilità di una parte o dell’altra: come se di fronte all’emergenza si potesse beatamente dichiarare che, al di là di ogni responsabilità soggettiva, questo fosse il momento dell’impegno collettivo. Detto in altri termini, pensiamo a salvare il paese e non preoccupiamoci di chi l’ha portato alla deriva. In ciò ben si inserisce, tra l’altro, l’individuazione di un capro espiatorio che non condivide il risultato del tavolo istituzionale ed è pertanto colpevole, di tutto. Il cerchio sembrerebbe perfettamente quadrato, se non fosse per il risultato di questa pantomima.
Veniamo al contenuto dell’esperimento universale. Dopo settimane di frenetici ed affollati incontri si è prodotto un risultato insoddisfacente per gli stessi partecipanti, costretti a discuterne i contenuti nella seduta del Consiglio che avrebbe dovuto semplicemente approvare il risultato di un lavoro svolto attorno al tavolo istituzionale. Basta elencare solo alcuni punti per comprendere il taglio di un’opera che ha tratto dal tavolo troppe parole vuote ed imbarazzanti. Al Capo I vengono elencate le disposizioni per lo sviluppo economico e il settore finanziario. Le iniziative a sostegno dello sviluppo economico, come era facilmente intuibile, non fanno registrare la propria presenza. D’altra parte il sostegno del settore finanziario gode di due importanti articoli che è utile citare. L’articolo 11, modalità di tutela dei fiducianti della SMI, introduce una modifica della Legge 154 del 3 ottobre 2019, con la quale vengono ristrette le tutele offerte in ossequio al supposto principio di meritevolezza, parola orribile sia sul piano linguistico che, soprattutto, su quello giuridico. Questa parola introduce una distinzione di merito, appunto, che mal si coniuga con la norma. Si poteva parlare di gravità della colpa, della violazione, del reato, ma il merito appare in tutto e per tutto estraneo al diritto, almeno in questi termini.
L’articolo successivo, il 12, dedicato all’anagrafica (anagrafe sembrava troppo semplice per una legge dello stato) dei crediti in sofferenza delle banche. I crediti in sofferenza sono la parte dei crediti NPL (non performing loan, che semplicemente significa prestiti di difficile recuperabilità) le cui probabilità di recupero sono minori. L’articolo dispone l’incarico al Congresso di Stato per la definizione delle modalità di pubblicazione dei “crediti in sofferenza” e del relativo titolare. Potrebbe sembrare irrispettoso, ma il titolare del credito in sofferenza è la banca; forse si voleva scrivere della pubblicazione dei debitori e dei rispettivi titolari effettivi, ma tant’è. L’articolo successivo, il 13 introduce il Capo II e prosegue sulla scia di un lingua, quella italiana, sonoramente presa a martellate. L’articolo inizia con il conferimento al Congresso di Stato del mandato necessario per “rafforzare l’azione di riscossione dei crediti”. Una splendida lettera di intenti con una deciso valore simbolico, oltre che giuridico! Il testo prosegue con un’infinità di promesse ed intenzioni che appaiono più adatte ad una vuota campagna elettorale che ad un testo normativo. Non si tratta, in questa sede, di voler essere eccessivamente puntigliosi sull’uso improprio della lingua, ma se le premesse per riscossa del paese devono essere queste, temo che dovremo attenderci l’ennesimo disastro annunciato.
Giacomo Ercolani




















