Saranno la Commissione Permanente Antiterrorismo, il Nucleo Operativo e l’Unità di Crisi i nuovi organi previsti dal progetto di legge sulla “lotta al terrorismo internazionale” approvato all’unanimità in Consiglio.
Nell’ultima seduta del CGG se ne è parlato in comma 5. Progetto di legge “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo, della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale”. (Prima lettura)
Nicola Renzi, Sds Affari Esteri ha dato lettura della relazione
“L’articolato normativo in oggetto è frutto del ripensamento dell’attuale normativa in materia di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e dell’attivituà dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale alla luce dei più recenti sviluppi che hanno interessato il quadro internazionale in materia. Attualmente la normativa di riferimento è parte integrante della Legge n. 92 del 17 giugno 2008 (di seguito “Legge antiriciclaggio”), nello specifico il Titolo IV; tali norme disciplinano misure per prevenire e contrastare il terrorismo e il suo finanziamento in attuazione degli standard internazionali che dispongono in materia (principalmente le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), nonché delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell ‘ONU in cui gli stessi standard trovano fondamento. Un’analisi approfondita di tale quadro internazionale, nonché delle tendenze adottate in sede di valutazione (esterna) dei livelli di attuazione degli stessi, ha fatto emergere come la normativa sopra citata non risulti, ad oggi, pienamente in linea con quella internazionale. Da tali valutazioni è sorta dunque l’esigenza di revisione e miglioramento della stessa, anche in vista di future valutazioni della nostra Repubblica da parte degli organismi internazionali competenti in materia (in particolare, il Moneyval). È proprio in tale prospettiva, infatti, che le proposte di modifica oggi presentate tengono in forte considerazione le criticità sollevate dal Moneyval, sia a livello normativo che a livello di effettività del sistema, nel corso dell’ultimo ciclo di valutazione della Repubblica e, con riferimento ad esse, mirano a elaborare delle soluzioni effettive. Riflessioni verso una revisione della normativa in oggetto sono state sollecitate altresì dal fatto che, dall’ultima valutazione di San Marino (risalente al 2011), gli standard internazionali di riferimento sono stati aggiornati e ampliati: ciò ha spinto, a maggior ragione, a tenere in considerazione una possibile revisione e aggiornamento della normativa interna di attuazione. A titolo esemplificativo, si riporta il caso della Raccomandazione 7 del GAFI, introdotta nel corpo degli standard di cui trattasi (ad oggi 40 Raccomandazioni) nel 2012, secondo cui gli Stati devono applicare le sanzioni finanziarie adottate in seno al Consiglio di Sicurezza per contrastare programmi nucleari e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dotarsi di procedure a ciò funzionali in conformità al sistema istituito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che dispongono in materia.
Di conseguenza, la nostra Repubblica non può che dare seguito a tali sviluppi attraverso l’adeguamento della normativa attualmente in vigore, pena la non conformità con lo stesso sistema delle Nazioni Unite e, in particolare, con quelle risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza dell’ONU adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Tenuto conto del sensibile ampliamento che la normativa nazionale in oggetto subirebbe a seguito delle modifiche e integrazioni proposte, è sembrato opportuno elaborare un corpo di norme ad hoc, formalmente distinto dalla Legge antiriciclaggio in cui la materia è attualmente incorporata. (…). Alla luce di quanto sopra esposto, si sottolinea l’importanza del progetto di legge allegato alfine di garantire la piena conformità dell’ordinamento sammarinese alle disposizioni vincolanti adottate in seno al Consiglio di Sicurezza dell’ONU e alle Raccomandazioni del Gafi, di conseguenza, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.
Il processo di adeguamento agli standard internazionali che la Repubblica di San Marino ha intrapreso in maniera strutturale con la Legge 17 giugno 2008, n. 92 (“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo”), sebbene prima di allora alcune modi’fiche legislative,.in tal senso siano occorse nell’ordinamento sammarinese, non deve e non può arrestarsi. Ritenere che un apparato normativo, per quanto organico ed equilibrato, possa continuare a rispondere alle esigenze di tutela della collettività e della sicurezza degli Stati senza una costante revisione delle normative a presidio degli enunciati beni giuridici, è impensabile. Tanto è vero che la Legge n. 92 del 2008 è stata costantemente revisionata, modificata e integrata proprio per le suddette ragioni.
Il riferimento alla Legge del 2008 non è un caso: il Progetto di Legge in esame ha una stretta connessione, funzionale e teleologica, rispetto alla normativa anti-riciclaggio, dal momento che ne va a potenziare l’efficacia, mediante la creazione di organismi impegnati nella lotta al terrorismo internazionale, rispetto al quale i fenomeni di riciclaggio si pongono in un rapporto di presupposizione o consequenzialità, a seconda che si ricorra alla fattispecie di reato de quo allo scopo di finanziare il terrorismo internazionale ovvero come mezzo per assicurarsi il prezzo, prodotto, profitto dei reati di terrorismo internazionale.
Esaurite queste necessarie premesse, che consentono di inquadrare correttamente il presente Progetto di Legge, le previsioni contenute nello stesso consistono nella creazione di tre organismi, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato.
In particolare, vengono istituiti i seguenti organismi:
1) Commissione Permanente Antiterrorismo, il cui compito è discutere e analizzare le
tematiche relative al fenomeno del terrorismo internazionale sulla base delle informazioni delle quali i membri dispongono, nonché degli studi e sviluppi elaborati sul tema nelle competenti sedi nazionali e internazionali. Oltre a ciò, la Commissione dovrà redarre la Strategia e il Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo, recanti le linee di azione in materia di perseguimento, prevenzione, protezione e reazione al fenomeno terroristico internazionale.
2. 2) Nucleo Operativo Antiterrorismo, le cui funzioni consistono nel definire i gradi di allerta in relazione al rischio di possibili minacce di natura terroristica; esaminare le informazioni acquisite, al fine di pianificare e predisporre misure per la prevenzione di attentati terroristici; attivare l’Unità di Crisi Antiterrorismo (terzo organismo istituito dal PdL) fornendo alla medesima ogni dato o informazione rilevante per lo svolgimento delle sue funzioni.
3. 3) Unità di Crisi Antiterrorismo, che si riunisce qualora si sia verificato un attacco terroristico o vi sia un rischio elevato di minaccia terroristica. AI fine di agevolare l’operatività dell’Unità di Crisi, questa viene convocata senza obbligo di forma e senza necessità di preavviso. Le sue funzioni consistono nel coordinare le azioni di tutti gli organismi competenti, al fine di dare piena ed efficace attuazione alla Strategia e al Piano Nazionale di Sicurezza sul Terrorismo. L’Unità di Crisi adotta altresì ogni iniziativa utile per la diffusione delle informazioni relative alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di garantire l’adeguata comprensione, da parte della popolazione, della minaccia e dei comportamenti da adottare.
Oltre all’istituzione dei suddetti organismi, il Progetto di Legge definisce la condizione di “Stato di Emergenza”, che deve essere dichiarata con Ordinanza dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Questa potrà contenere precetti, imporre obblighi e divieti e prescrivere misure speciali per fronteggiare la situazione di emergenza dichiarata.
Viene infine prevista l’estensione dell’istituto del Segreto d’Ufficio – già previsto dal nostro ordinamento in determinati casi – anche agli organismi istituiti dallo stesso Progetto di Legge, ferma restando l’inopponibilità del segreto medesimo all’Autorità Giudiziaria.Il presente Progetto di Legge, nella sua semplicità e linearità, rafforza ulteriormente l’apparato legislativo della Repubblica di San Marino, confermandone l’impegno nella lotta e nel contrasto ai fenomeni di riciclaggio e terrorismo internazionale, strettamente connessi per le indicate ragioni. La ratio del Progetto di Legge e la sua importanza ai fini del costante accreditamento del nostro Paese nelle sedi internazionali sono state comprese e condivise da tutti i Commissari della Commissione Permanente competente: la scelta di predisporre una relazione unica è segno di questa convergenza che, su temi del genere, non conosce colore politico.
In sintesi la Commissione Permanente sarà formata dal direttore del dipartimento Affari Esteri, Affari Istituzionali, Finanze, i comandanti dei corpi di Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca e il direttore dell’ufficio nazionale Interpol. Avrà il compito di analizzare le tematiche relative al terrorismo internazionale e redarre il piano di sicurezza per il paese.
I comandanti dei vari corpi di polizia e il direttore dell’ufficio centrale Interpol comporranno anche il Nucleo Operativo, insieme al capo della protezione civile. Si occuperà di definire i gradi di allerta, predisporre misure di prevenzione e attivare l’Unità di Crisi.




















