Il Segretario Segretario di Stato all’Industria, Artigianato, Commercio, Lavoro, Cooperazione e Telecomunicazioni presso la Segretaria di Stato Industria e Artigianato Andrea Zafferani non le manda a dire e spiega ai cittadini come starebbero i fatti e cosa si cela dietro alle proposte dell’opposizione.

Su Facebook, questa sera, giovedì 20 dicembre, il Segretario Zafferani ha postato uno scritto che spiega il motivo per il quale sono stati proposti dall’opposizione degli emendamenti “salva-indagati”.

Roberto Ciavatta

Il post è chiaramente riferito a Roberto Ciavatta di Rete, indagato in concorso con Emanuele Santi per diffamazione semplice e violenza privata per l’incursione alla Carisp. Ciavatta è dipendente pubblico se venisse rinviato a giudizio perderebbe il posto di lavoro all’Ufficio Filatelico e Numismatico dove è impiegato. Se invece si cambiasse la norma come è stato proposto, questo non succederebbe.

Un emendamento su misura, “coniato” per Ciavatta.

Singolare che a proporre gli emendamenti non sia il partito di Ciavatta (Rete), ma il Psd e il Ps, sempre all’opposizione. Un bel gioco di squadra. In questo modo Rete non ci mette la faccia: la toppa è di certo peggio del buco. 

Il Post del Segretario di Stato Andrea Zafferani. 

“Quando un cittadino viene rinviato a giudizio per determinati, gravi reati, se dipendente pubblico, subisce le conseguenze previste dalle norme di disciplina della PA e rischia la sospensione dal servizio e il licenziamento.

Se la stessa cosa capita ad un consigliere di opposizione, magari del movimento dei “puri e onesti”, che è appena stato rinviato a giudizio per reati molto gravi, trova qualche collega di opposizione che presenta in finanziaria un emendamento per modificare le norme e cercare di salvarlo.

Questo è lo scandalo totale successo con gli emendamenti presentati da Ps e Psd, il 46 Septies decies e il 46 Novies decies. Norme che definirle ad personam è poco, e sono uno schiaffo in faccia allo stato di diritto e ai cittadini.

Questo è il concetto di Stato di diritto che hanno quelli che continuamente ci danno dei corrotti, dei disonesti, ecc…
Spero che i cittadini riflettano.

ECCO GLI ARTICOLI PROPOSTI 

Art.46 Novies decies
(Infrazioni sottoposte a licenziamento)
L’Art.13 della Legge 31 Luglio 2009 N.106 è modificato come di seguito:
“Art. 13
(Infrazioni sottoposte a licenziamento)
1. Il dipendente incorre nel licenziamento per le seguenti infrazioni:
a) maggior gravità delle infrazioni per le quali è comminata la sospensione dal servizio ovvero due precedenti condanne alla sanzione della sospensione dal servizio nei quindici anni precedenti;
b) svolgimento di attività incompatibili col pubblico impiego, quando il fatto possa essere considerato abituale per la sua natura e frequenza, o l’infrazione risulti per altre ragioni particolarmente grave.
2. Si procede inoltre al licenziamento del dipendente che:
a) per un misfatto contro l’Amministrazione Pubblica di cui al Capitolo IV del Titolo IV del Codice Penale, abbia riportato condanna definitiva ad pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno o di interdizione dai pubblici uffici per la durata superiore ad anni due;
b) per un misfatto abbia riportato condanna definitiva ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni;
c) per un delitto abbia riportato condanna definitiva ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni.
3. Nel caso in cui le pene previste al comma precedente siano state irrogate da Giudice estero, si procede a licenziamento solo se il fatto che ha dato luogo a condanna sia previsto dalla legge sammarinese per un anno di pena restrittiva ed per interdizione dai pubblici uffici non inferiore a due anni rispettivamente:
a) come misfatto contro la Pubblica Amministrazione;
b) come misfatto punibile con pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore nel massimo a due anni, da sola o congiunta;
c) come delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale o di interdizione dai pubblici uffici non inferiore nel massimo a due anni, da sola o congiunta.

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