L’Inps ha recentemente fornito alcune indicazioni sulle domande di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa per incarichi politici e sindacali. Le cariche sindacali per le quali è riconosciuta la condizione figurativa sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale e di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell’organizzazione sindacale.

Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita deve essere assunto con atto scritto ed è efficace dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.

La domanda di accredito deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale avuto inizio, o si sia protratta l’aspettativa. Questo vale anche per le aspettative di durata pluriennale. Le domande vanno presentate presso le sedi di competenza Inps. Si intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo espressa manifestazione di volontà contraria. La domanda va corredata da apposita documentazione.

L’Inps precisa che le dichiarazioni non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione dell’originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell’aspettativa incompatibile con quanto documentato nell’originale provvedimento e delle relative proroghe. Le cariche devono essere previste dalle norme statutarie e le stesse devono essere attribuite formalmente.

Ottavio Righini

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